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SOMMARIO

1 Soci
1.1 Categorie di soci
1.2 Diritti dei soci
1.3 Doveri dei soci
1.4 Responsabilità dei soci
1.4.1 Può la banca o un fornitore o Equitalia chiedere ad un socio il pagamento di un debito della cooperativa?
1.4.2 E se la cooperativa fallisce?
1.4.3 E se fallisce l’US Grosseto cosa rischia il socio?
1.4.4 Ma se l’US Grosseto fa 1 milione di perdite che succede?
1.4.5 Ed invece se l’US Grosseto fa 1 milione di utili che succede?
1.4.6 Ma quindi cosa rischio ad esser socio della cooperativa?
1.4.7 Ma dal punto di vista fiscale cosa comporta essere socio?
2 Soci ordinari
2.1 Diventare socio ordinario
2.1.1 Chi può diventare socio ordinario?
2.1.2 Come faccio a diventare socio ordinario della cooperativa?
2.1.3 Quanto devo versare per diventare socio ordinario?
2.1.4 Quando devo effettuare il versamento della quota?
2.1.5 Con quali modalità posso effettuare il versamento della quota?
2.2 Cessare il rapporto con la cooperativa
2.2.1 Recesso del socio
2.2.2 Decadenza del socio
2.2.3 Esclusione del socio
2.2.4 Liquidazione della quota a seguito di estinzione del rapporto associativo
2.3 E’ possibile fare soci anche i minorenni?
3 Soci sostenitori
3.1 Diventare socio sostenitore
3.1.1 Chi può diventare socio sostenitore?
3.1.2 Come faccio a diventare socio sostenitore della cooperativa?
3.1.3 Può un socio ordinario sottoscrivere anche azioni partecipative?
3.1.4 Quanto devo versare per diventare socio sostenitore?
3.1.5 Quando devo effettuare il versamento della quota?
3.1.6 Con quali modalità posso effettuare il versamento della quota?
3.1.7 Cessare il rapporto con la cooperativa
3.1.8 Liquidazione della quota al socio sostenitore receduto

1 SOCI

1.1 Categorie di soci

Le principali categorie di soci sono:
− soci ordinari;
− soci sostenitori;
− categoria speciale di soci.
Lo statuto prevede anche i soci sovventori, gli azionisti di partecipazioni cooperativa e gli elementi tecnici amministrativi che sono categorie particolari ma che al momento non sono utilizzabili.
I soci ordinari sono coloro che hanno versato la quota minima di capitale sociale pari ad almeno 300 euro.
I soci sostenitori sono coloro che hanno sottoscritto una quota di valore inferiore a 300 euro.
Nella categoria speciale dei soci (detti anche soci temporanei) sono inseriti i soci minorenni che permarranno in tale categoria fino al raggiungimento della maggiore età.

1.2 Diritti dei soci

− Diritto di intervenire in assemblea
− Diritto di partecipare alle votazioni in assemblea
− Diritto di ispezionare i libri sociali
− Diritto di denunciare fatti censurabili al Collegio Sindacale
− Diritto di impugnare le delibere del Consiglio di Amministrazione lesive dei diritti dei soci
− Diritto di impugnare le delibere assembleari
− Diritto ad usufruire dei beni e/o servizi offerti dalla cooperativa a prezzi maggiormente vantaggiosi rispetto a quelli praticati sul mercato

1.3 Doveri dei soci

− Obbligo di versare l’importo della quota sottoscritta
− Obbligo di osservare la legge, le norme dello statuto e dei regolamenti, nonché le deliberazioni regolarmente assunte dall’assemblea

1.4 Responsabilità dei soci

La cooperativa è una società di capitali con autonomia patrimoniale per cui per ogni obbligazione o debito di qualsiasi tipo o natura contratti dalla società risponde esclusivamente la stessa con il proprio patrimonio senza alcuna possibilità che i terzi, ovvero fornitori banche inps agenzia delle entrate etc etc, possano richiedere alcunché al singolo socio.
1.4.1 Può la banca o un fornitore o Equitalia chiedere ad un socio il pagamento di un debito della cooperativa?
No. Nessuno potrà mai chiamare un socio a pagare un debito della cooperativa di qualsiasi tipo o natura a meno che lo stesso socio non abbia garantito per tale debito mediante, ad esempio, una fidejussione.
1.4.2 E se la cooperativa fallisce?
Se il patrimonio della società non è sufficiente per pagare tutti i debiti e quindi si prefigge una situazione di insolvenza con conseguente accesso ad una procedura concorsuale (ad es. il fallimento), il socio non può essere chiamato direttamente in causa e nulla avrà a che vedere con la procedura fallimentare.
Solo nel caso in cui un socio non abbia provveduto al versamento della propria quota sociale potrà vedersi richiedere il saldo di quanto sottoscritto a suo tempo.
1.4.3 E se fallisce l’US Grosseto cosa rischia il socio?
Nel caso in cui il progetto vada in porto e quindi riusciamo ad acquistare una partecipazione nell’US Grosseto, la cooperativa diverrà socia dell’US per cui si ripresenta la stessa situazione che c’è tra cooperativa e socio.
La cooperativa non potrà essere chiamata a pagare eventuali debiti dell’US Grosseto anche in caso di fallimento. Ovviamente però i soldi che la cooperativa ha speso per acquistare la partecipazione andrebbero persi.
A cascata quindi anche il socio della cooperativa, in caso di fallimento dell’US Grosseto, non potrebbe in alcun modo essere chiamato a pagare personalmente debiti dell’US Grosseto.
1.4.4 Ma se l’US Grosseto fa 1 milione di perdite che succede?
In questo caso i soci, tra cui la cooperativa, saranno chiamati a ripianare tale perdita, per cui ipotizzando di possedere una quota dell’1% dovremmo versare come cooperativa 10.000 euro.
1.4.5 Ed invece se l’US Grosseto fa 1 milione di utili che succede?
Se l’assemblea dell’US Grosseto decidesse di distribuire tali utili, la cooperativa percepirebbe la propria quota e quindi, ipotizzando l’1%, otterrebbe 10.000 euro.
Se l’assemblea dell’US Grosseto decidesse di non distribuire tali utili, questi potrebbero essere utilizzati a copertura di perdite passate e/o future.
1.4.6 Ma quindi cosa rischio ad esser socio della cooperativa?
L’unico rischio patrimoniale concreto per un socio della cooperativa è di non vedersi restituire la quota sociale sottoscritta e versata al momento della domanda di ammissione. Ciò può accadere nelle seguenti situazioni:
− In sede di approvazione del bilancio di esercizio nel caso in cui la perdita sia superiore al capitale sociale (la somma di tutti i versamenti dei soci). In tale situazione i soci verranno chiamati a coprire le perdite con il capitale per cui, in sostanza, ciò che è stato versato fino a quel momento a titolo di capitale non verrà restituito; per coprire la restante parte della perdita occorrerà provvedere ad un nuovo aumento di capitale che ogni singolo socio può autonomamente decidere se accettare o meno. Se non si partecipa all’aumento di capitale si perde la qualità di socio e si esce dalla cooperativa, se al contrario si procede all’aumento di capitale si continua ad essere soci della cooperativa. Comunque i versamenti fatti fino ad allora saranno persi.
− In sede di chiusura volontaria della cooperativa quando, dopo aver incassato tutti i crediti e venduto tutti i beni ed aver pagato tutti i debiti, non residua abbastanza denaro per restituire le quote ai soci. In tale situazione si possono avere 3 diversi scenari: 1) la somma residua è pari a 0 – Non viene restituito niente ai soci che dunque perdono tutto il proprio capitale; 2) la somma residua è minore del capitale sociale – ai soci viene restituita una percentuale della propria quota di capitale; 3) la somma residua è superiore al capitale sociale – ai soci viene restituita l’intera quota di capitale sottoscritta, ciò che rimane dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici non potendo essere distribuito tra i soci.
− In sede di fallimento della cooperativa.
1.4.7 Ma dal punto di vista fiscale cosa comporta essere socio?
Nessuna segnalazione, nessuna dichiarazione ne comunicazione deve essere fatta per il fatto di essere socio di una cooperativa.
Il nominativo dei soci è un dato che non dovrà essere comunicato ad alcun ente pubblico o privato per cui la qualità di socio non ha alcun riflesso fiscale.

2 SOCI ORDINARI

2.1 Diventare socio ordinario

2.1.1 Chi può diventare socio ordinario?
Possono essere soci ordinari della cooperativa sia persone fisiche che persone giuridiche (società ed associazioni con o senza personalità giuridica) che si impegnino a versare una quota di capitale di almeno 300 euro.
Non possono diventare soci ordinari i minorenni, che assumono fino alla data della maggiore età, la qualifica di soci temporanei e che hanno limitati diritti e doveri.
Non possono essere soci ordinari tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche, che si impegnano a versare una quota inferiore ai 300 euro. Tali soci potranno assumere la qualifica di socio sostenitore.
2.1.2 Come faccio a diventare socio ordinario della cooperativa?
In fase di costituzione della cooperativa: mediante la compilazione del modulo predisposto dal comitato promotore in cui indicare le proprie generalità nonché la quota che si intende sottoscrivere (dai 300 euro in su). Al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Comitato ciascun aspirante socio verrà convocato per l’assemblea con il Notaio previa il versamento di quanto sottoscritto.
Successivamente costituzione della cooperativa: si può diventare soci della cooperativa in qualsiasi momento inviando una semplice domanda di ammissione in cui inserire i propri dati anagrafici e la quota che si intende sottoscrivere (almeno 300 euro). La domanda verrà analizzata dal Consiglio di Amministrazione e, se tutto è in regola, provvederà ad ammettere il nuovo socio.
2.1.3 Quanto devo versare per diventare socio ordinario?
Per poter diventare socio ordinario occorre sottoscrivere e versare una quota di almeno 300 euro.
Volendo sottoscrivere e versare una quota inferiore a 200 euro si può diventare esclusivamernte soci sostenitori.
2.1.4 Quando devo effettuare il versamento della quota?
In fase di costituzione della cooperativa: il versamento dovrà essere effettuato prima o in sede di assemblea costitutiva con il notaio.
Successivamente costituzione della cooperativa: il versamento dovrà essere effettuato prima della presentazione della domanda di ammissione a socio sul conto corrente intestato alla cooperativa.
2.1.5 Con quali modalità posso effettuare il versamento della quota?
In fase di costituzione della cooperativa: il versamento potrà essere effettuato in contanti o a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato (le coordinate bancarie verranno comunicate al momento della fissazione dell’assemblea costituente) per la sottoscrizione di quote inferiori a 1.000 euro, esclusivamente mediante bonifico per le quote uguali o superiori a 1.000 euro. Non sono ammessi pagamenti a mezzo assegno bancario. Se il pagamento viene effettuato in contanti verrà rilasciata specifica ricevuta.
Successivamente costituzione della cooperativa: Il versamento della quota può essere fatto con qualsiasi modalità. In contanti (verrà rilasciata una specifica ricevuta per il versamento) o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla cooperativa. Si prevede di predisporre il pagamento anche mediante PayPal o carta di credito direttamente dal sito della cooperativa.

2.2 Cessare il rapporto con la cooperativa

Il rapporto associativo può essere interrotto in qualsiasi momento per uno dei seguenti motivi:
− Recesso del socio
− Decadenza del socio
− Esclusione del socio
2.2.1 Recesso del socio
In qualsiasi momento il socio può dimettersi (recedere) mediante una comunicazione scritta inviata per raccomanda alla cooperativa in cui siano spiegati i motivi della decisione. Tale domanda verrà esaminata dal Consiglio che, se la riterrà completa, provvederà a liquidare la quota al socio uscente ed alla cancellazione del nominativo dal libro dei soci.
2.2.2 Decadenza del socio
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la decadenza di un socio quando questi abbia perso i requisiti previsti dallo statuto o che non sia più in grado di partecipare alla vita sociale.
2.2.3 Esclusione del socio
Il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento deliberare l’esclusione del socio che non abbia assolto ai propri doveri di socio o che si sia reso protagonista di atteggiamenti e comportamenti che possano recare danno alla cooperativa stessa.
Il socio escluso può ricorrere all’arbitrato contro la decisione del Consiglio.
2.2.4 Liquidazione della quota a seguito di estinzione del rapporto associativo
La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è estinto e in ogni caso in misura non superiore al valore nominale della quota versata.
Al rimborso si provvede nei tre mesi successivi all’approvazione del bilancio, salvo il diritto della società di compensare eventuali crediti nei confronti del socio.

2.3 E’ possibile fare soci anche i minorenni?

Possono diventare soci anche i minorenni previa presentazione dell’autorizzazione alla partecipazione di uno dei genitori esercenti la potestà o di chi comunque esercita per legge o provvedimento giudiziario la potestà. L’autorizzazione scritta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, va accompagnata da una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
In fase di costituzione della cooperativa: la suddetta autorizzazione deve essere presentata in sede di assemblea costitutiva.
Successivamente alla costituzione della cooperativa: l’autorizzazione deve essere allegata alla domanda di ammissione prevista per i il versamento dovrà essere effettuato prima della presentazione della domanda di ammissione a socio sul conto corrente intestato alla cooperativa.
I minorenni saranno inseriti nella categoria speciale dei soci e per loro la quota minima da sottoscrivere è pari a 25 euro. Il periodo di permanenza in tale categoria si protrarrà fino al raggiungimento della maggiore età.
I soci in tale categoria possono votare unicamente per l’approvazione del bilancio e non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione.

3 SOCI SOSTENITORI

I soci sostenitori sono soci finanziatori che hanno sottoscritto uno o più strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa.

3.1 Diventare socio sostenitore

3.1.1 Chi può diventare socio sostenitore?
Possono essere soci sostenitori della cooperativa sia persone fisiche che persone giuridiche (società ed associazioni con o senza personalità giuridica) che si impegnino a sottoscrivere e versare almeno un’azione partecipativa emessa dalla cooperativa del valore unitario di 25 euro.
Non possono diventare soci sostenitori i minorenni.
3.1.2 Come faccio a diventare socio sostenitore della cooperativa?
In fase di costituzione della cooperativa: mediante la compilazione del modulo predisposto dal comitato promotore in cui indicare le proprie generalità nonché la quota che si intende sottoscrivere (inferiore a 300 euro).
Al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Comitato ciascun aspirante socio sostenitore verrà convocato per l’assemblea previa il versamento di quanto sottoscritto.
Successivamente costituzione della cooperativa: si può diventare soci sostenitori della cooperativa in qualsiasi momento inviando una semplice domanda di sottoscrizione di azioni partecipative della cooperativa in cui inserire i propri dati anagrafici e il numero di azioni del valore unitario di 25 euro che si intende sottoscrivere. Periodicamente il Consiglio di Amministrazione provvederà ad analizzare le richieste pervenute e procederà all’emissione delle azioni.
3.1.3 Può un socio ordinario sottoscrivere anche azioni partecipative?
Sì. Un socio ordinario può sottoscrivere anche azioni partecipative rivestendo la doppia qualifica di socio ordinario e socio sostenitore.
3.1.4 Quanto devo versare per diventare socio sostenitore?
Per poter diventare socio sostenitore occorre sottoscrivere e versare almeno un’azione partecipativa dal valore unitario di 25 euro. Non esiste limite massimo al numero delle azioni che si può sottoscrivere. Il possesso di azioni partecipative per un valore superiore 300 euro non dà diritto alla qualifica di socio ordinario.
3.1.5 Quando devo effettuare il versamento della quota?
In fase di costituzione della cooperativa: il versamento dovrà essere effettuato prima o in sede di prima assemblea.
Successivamente costituzione della cooperativa: il versamento dovrà essere effettuato prima della presentazione della domanda di sottoscrizione a socio sul conto corrente intestato alla cooperativa.
3.1.6 Con quali modalità posso effettuare il versamento della quota?
In fase di costituzione della cooperativa: il versamento potrà essere effettuato in contanti o a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato (le coordinate bancarie verranno comunicate al momento della fissazione dell’assemblea costituente). Non sono ammessi pagamenti a mezzo assegno bancario. Se il pagamento viene effettuato in contanti verrà rilasciata specifica ricevuta.
Successivamente costituzione della cooperativa: Il versamento delle azioni sottoscritte può essere fatto con qualsiasi modalità. In contanti (verrà rilasciata una specifica ricevuta per il versamento) o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla cooperativa. Si prevede di predisporre il pagamento anche mediante PayPal o carta di credito direttamente dal sito della cooperativa.
3.1.7 Cessare il rapporto con la cooperativa
Al socio sostenitore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata stabilito dall’Assemblea in sede di emissione dei titoli. Ad esempio se le azioni sono emesse con vincolo annuale il socio sostenitore potrà recedere dopo un anno.
Il recesso dovrà essere formalizzato con una semplice comunicazione alla cooperativa.
3.1.8 Liquidazione della quota al socio sostenitore receduto
Il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale.